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ART.1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina i sistemi di compra-vendita presenti sul mercato dei fiori di Sanremo utilizzabili dai venditori/compratori di cui meglio infra, che risultano essere iscritti al mercato di Sanremo e in regola con il relativo tesseramento.
I venditori/compratori sono coloro che procedono alla vendita o all’acquisto dei beni oggetto della contrattazione e sono le figure indicate nel vigente regolamento di mercato.
Le disposizioni di cui infra integrano quanto già disposto con il “Regolamento del Mercato dei Fiori di Sanremo”.
ART.2 - Oggetto di contrattazione
Le contrattazioni dell’Area Mercato hanno ad oggetto fiori, fronde, foglie, frutti ornamentali, freschi o lavorati, recisi nonché delle piante ornamentali e altri prodotti vegetali ornamentali coltivati in Italia, negli altri Paesi U.E., negli altri Paesi esteri, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali, con l’obbligo dell’esatta e ben visibile indicazione del paese di origine del prodotto, senza ulteriori aggiunte di località che possano ingenerare confusione sulla zona originaria di produzione.
ART.3 - Area Mercato
L’Area Mercato in oggi comprende:
una zona denominata “plateatico” nella quale avvengono le contrattazioni dei beni meglio indicati nel precedente art. 2 con il sistema della compra-vendita diretta realizzata da e tra i singoli operatori.
una zona dedicata alla vendita per conto (asta e deposito): trattasi di una zona collocata nella quota nord del plateatico, di complessivi mq. 3000 circa composta da una cella frigo di 950 mq, da una sala d’asta e da un’area di servizio per il ritiro e la consegna merce oltre che per il deposito di attrezzature varie.
ART.4 – Sistemi di compra-vendita
Le compravendite avvengono col sistema della contrattazione diretta, tra venditore e compratore, nella zona plateatico o col sistema della vendita per conto, tra il gestore e compratori, presso l’asta o il deposito.
ART.5 – Operatori ammessi alle compra-vendite
Sono ammessi alle compra-vendite gli operatori che rispondono alle tipologie previste dalla legge e dal vigente regolamento di mercato, iscritti nel registro degli operatori e in regola con il tesseramento.
Possono accedere all’area di mercato gli operatori non sottoposti alle sanzioni disciplinari che interdicono, temporaneamente o definitivamente, l’accesso alla predetta area, ivi compresa quella destinata alle consegne collocata nella quota sottostante il plateatico.
Possono accedere al servizio di vendita per conto solo i venditori che abbiano rilasciato all’ente gestore il previsto mandato a vendere senza rappresentanza e i compratori, non sottoposti alle sanzioni disciplinari di cui sopra, in possesso di un affidamento assicurativo e/o bancario.
Non possono accedere all’area di mercato e al servizio di vendita per conto gli operatori che abbiano in corso con l’ente gestore procedure giudiziarie afferenti il mancato pagamento di canoni, per i servizi resi dal gestore stesso, o per forniture di prodotto.
I compratori ammessi al servizio potranno acquistare esclusivamente volumi di prodotto il cui valore rientra nei limiti del predetto affidamento. Le ditte commerciali hanno l’obbligo di comunicare immediatamente alla Direzione eventuali cambiamenti inerenti le modifiche dei loro rapporti con i dipendenti e/o con i collaboratori che frequentano il mercato.
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