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CHE COSA È?
E’ uno spazio climatizzato di 1000 mq di cui 750 mq. a 8 gradi e 250 mq a 4 gradi, attrezzato ed assistito situato all’interno dell’area di contrattazione (plateatico) del Mercato dei Fiori.
A CHI È RIVOLTO ?
E’ rivolto a tutti gli operatori iscritti al mercato di Sanremo ed in particolare :
- ai PRODUTTORI/VENDITORI che desiderino lasciare la propria merce solo in deposito e a quelli che vogliano che venga commercializzata durante tutta la giornata, anche in loro assenza.
- ai COMPRATORI che desiderano acquistare merce sul mercato di San Remo, anche dai loro abituali fornitori, oltre gli orari tradizionali di contrattazione.
QUANDO È APERTO ?
Dalle 4 alle 17 dal lunedì al venerdì (anche il sabato e la domenica nei casi di apertura straordinaria del Mercato) e dal 1 giugno dalle 4.30 alle 16,00. In questi orari possono essere effettuati la consegna della merce da parte dei produttori, il suo eventuale ritiro, la vendita ai commercianti.
COME FUNZIONA ?
Il produttore che intende lasciare la merce in deposito con possibilità di vendita si deve recare presso il deposito, rivolgersi agli addetti UCFLOR o al Direttore del Mercato.
Per poter iniziare l’attività di vendita nel deposito, il floricoltore dovrà sottoscrivere l'apposito contratto con l'UCFLOR . , che regola i rapporti di servizio ed economici.
I floricoltori ammessi al conto deposito dovranno:
1. Compilare una scheda sulle coltivazioni in atto e sulle epoche previste di raccolta.
2. Ritirare una scheda tecnica per ognuno dei prodotti che intendono lasciare in deposito. Sulla scheda di prodotto è chiaramente indicato, fra l’altro, l’unità di vendita (esempio: garofani 100 steli ; ruscus kg 2,5 ecc.).
3. Confezionare i prodotti da consegnare al deposito nel modo indicato dalle norme di confezionamento e qualità: copia di tali norme verrà consegnata ai floricoltori.
4. Consegnare i prodotti ed il D.D.T. contenente l'indicazione degli steli o del peso ed il prezzo unitario (il prezzo dei prodotti giacenti in deposito potrà essere modificato solo su iniziativa esclusiva del floricoltore).
5. Accettare le decisioni dei controlli di qualità sia in caso di declassamento che di esclusione. In caso di esclusione, i floricoltori dovranno ritirare tempestivamente tali prodotti; in caso contrario gli stessi verranno avviati alla distruzione da parte dell'UCFLOR.
6. Ritirare dopo 8 giorni di giacenza in deposito i prodotti invenduti: in caso contrario gli stessi verranno avviati alla distruzione (questo termine è sospeso nel caso dei prodotti non in vendita).
7. Controllare se la propria merce è stata venduta oppure se è ancora in deposito.
8. Ritirare mensilmente, al fine di emettere la fattura a UCFLOR, copia dei documenti di trasporto emessi al momento del ritiro della merce da parte degli acquirenti.
9. Pagare mensilmente le prestazioni di servizio effettuate dall'UCFLOR.
Il produttore che ha depositato la merce può ritirare la sua merce in qualsiasi momento.
QUANTO COSTA ?
Tariffe base
In caso di vendita 6% del valore del venduto per servizi alla vendita oltre al 3% del valore del venduto per servizi finanziari e contabili, le predette tariffe sono aumentate di un ulteriore 3% del valore del prodotto per le produzioni provenienti da fuori distretto
In caso di ritiro del prodotto da parte del produttore 3% del valore di vendita
In caso di distruzione per mancata vendita 1% del valore del prodotto
In caso di utilizzo del frigo per esclusivo uso dell’area refrigerata :
- € 2 al giorno per carrello o paletta
- € 0.15 al giorno per cartone di mimosa
Tariffe agevolate
Nei confronti di produttori che sottoscrivono impegni di conferimento costante del prodotto, concordati col gestore, la percentuale prevista per i servizi alla vendita (6%) è ridotta del :
a) 3% per produttori singoli del Distretto che sottoscrivono un impegno entro la data del 10/10/2008 che preveda il conferimento totale del prodotto
b) 1,5% per produttori singoli del Distretto che sottoscrivono un impegno a conferire non meno del 25% del prodotto
c) 2% per produttori singoli del Distretto che sottoscrivono un impegno a conferire non meno del 60% del prodotto
d) 2% nei confronti di cooperative e consorzi di produttori
e) 3% nei confronti di produttori, singoli o associati, che si impegnano a conferire volumi costanti di prodotto di valore non inferiore a € 300.000,00 su base annuale
f) 4% nei confronti di produttori, singoli o associati, che si impegnano a conferire volumi costanti di prodotto di valore non inferiore a € 500.000,00 su base annuale
* le agevolazioni di cui ai punti a) b) c) non sono cumulabili a quelle di cui ai punti d) e) f)
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